Aree di attività 

           

Bancario

Anatocismo bancario

Commissione massimo scoperto

Mutuo

Contratti di intermediazione finanziaria

 

Anatocismo bancario

Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione trimestrale degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti". Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.

Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.. Con la nuova pronuncia resa dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004 si è tornati a parlare di anatocismo bancario con l’immediato effetto per il sistema bancario di dover registrare un’altra forte sconfitta sul piano giudiziario. La Corte di Cassazione stabilisce nella massima della decisione che “le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2374 del 1999 e successive conformi) che ha negato la sussistenza di un uso normativo al riguardo”. La Suprema Corte con questa nuova pronuncia ha in prima battuta confermato l’orientamento della pronuncia del 1999, ma si è spinta oltre, poiché ha così consentito ai clienti degli istituti di credito anche il recupero delle somme indebitamente richieste dalle banche.

 Commissione massimo scoperto

 In un contratto di apertura di credito (fido bancario o affidamento) sottoscritto tra banca e cliente, si definisce commissione di massimo scopertouna percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si aggiunge agli interessi convenzionali.

La natura, il meccanismo di funzionamento, la trasparenza e la legittimità delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale (in seguito anche “c.m.s.”), usualmente applicate dalle banche, sono da molti anni oggetto tanto di approfondite analisi e serrate critiche da parte di dottrina e giurisprudenza, quanto di strenue difese da parte degli Istituti di credito e dei loro organismi rappresentativi.

Secondo l'accezione fornita al riguardo da Banca d'Italia, le c.m.s. rappresentano il corrispettivo richiesto dalla banca erogatrice del credito a fronte della prestazione consistente nel tenere a disposizione del cliente una certa giacenza liquida al fine di garantirgli in qualsiasi momento l'intero utilizzo del fido accordato. A fronte dei maggiori costi di gestione per la tesoreria connessi all’operazione, le banche richiedono a titolo di compenso la corresponsione delle commissioni di massimo scoperto; così concepite, non costituendo esse un interesse bancario in senso stretto, le c.m.s. sfuggono al divieto di anatocismo.

A fronte di questo inquadramento, la prassi bancaria si è negli anni consolidata nel senso di utilizzare modalità di calcolo delle c.m.s. che non individuano quale parametro di riferimento la somma affidata o rimasta a disposizione del cliente, bensì, al contrario, la somma massima da questi utilizzata nel periodo di riferimento (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni di durata di tale periodo; in altre parole, il conteggio viene effettuato ad ogni chiusura di conto e in una misura percentuale sull’esposizione massima effettivamente raggiunta nel periodo considerato.

Risulta, quindi, evidente l’incolmabile contraddizione tra la funzione originaria della c.m.s. e la metodologia di calcolo adottata dalle banche.

E’ proprio tale palese contraddizione che ha condotto la giurisprudenza di merito maggioritaria a dichiarare la nullità di siffatti addebiti per mancanza di una giustificazione causale; in questo senso appare evidente che la natura delle c.m.s., come storicamente ed originariamente disegnata, avrebbe dovuto imporre agli Istituti di credito una modalità di calcolo delle stesse tale per cui le banche, applicandole, avrebbero percepito una commissione sull’intera somma affidata, anche nel caso in cui il cliente non avesse utilizzato alcuna delle somme messe a disposizione dall’Istituto di credito medesimo.

I giudici di merito in più occasioni si sono espressi al riguardo affermando che “la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (ex plurimis, Tribunale Milano, 4/7/2002; Tribunale Lecce, 11/02/2005). Inoltre, "l'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" l. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" (Corte Appello Lecce, 22/10/2001; Tribunale Lecce, 6/03/2006).

 Mutuo

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, il mutuante, consegna all'altra, mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.

Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare, concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all'acquisto di un bene immobile per compravendita.

In ogni caso, il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti (in genere le banche), che propongono i loro prodotti in forma di offerta unilaterale, con pressoché inesistente margine di negoziabilità da parte del mutuatario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali. 

 Contratti di intermediazione finanziaria

I contratti di intermediazione finanziaria sono quei contratti di compravendita di azioni e/o obbligazioni proposti al richiedente dai promotori finanziari, professionisti iscritti in appositi Albi, i quali devono sottostare alle regole di informativa e di trasparenza previste dalla normativa di riferimento.

La legislazione fondamentale è data dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998) dalla legge 52 del 6 febbraio 1996, e dai più recenti Dlgs 195 del 6 novembre 2007 e Dlgs 229 del 19 novembre 2007.