Anatocismo
bancario
Con
il termine anatocismo si intende
la capitalizzazione trimestrale degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro
volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi
sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti
"composti". Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia
sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di
pagamento, anche se sono regolarmente pagati.
Nel
1999 la Corte
di Cassazione,
invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la
nullità della clausola
di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della
inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..
Con la nuova pronuncia resa dalle sezioni unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004 si è tornati a parlare di anatocismo
bancario con l’immediato effetto per il sistema bancario di dover registrare
un’altra forte sconfitta sul piano giudiziario. La Corte di Cassazione
stabilisce nella massima della decisione che “le clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi
nulle anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass.
n. 2374 del 1999 e successive conformi) che ha negato la sussistenza di un uso
normativo al riguardo”. La Suprema Corte con questa nuova pronuncia ha in
prima battuta confermato l’orientamento della pronuncia del 1999, ma si è
spinta oltre, poiché ha così consentito ai clienti degli istituti di credito
anche il recupero delle somme indebitamente richieste dalle banche.
Commissione
massimo scoperto
In
un contratto di apertura di credito (fido
bancario o affidamento) sottoscritto tra banca e cliente, si definisce commissione
di massimo scopertouna percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla
massima esposizione avuta sul conto
corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si
aggiunge agli interessi
convenzionali.
La
natura, il meccanismo di funzionamento, la trasparenza e la legittimità delle
commissioni sul massimo scoperto trimestrale (in seguito anche “c.m.s.”),
usualmente applicate dalle banche, sono da molti anni oggetto tanto di
approfondite analisi e serrate critiche da parte di dottrina e giurisprudenza,
quanto di strenue difese da parte degli Istituti di credito e dei loro organismi
rappresentativi.
Secondo
l'accezione fornita al riguardo da Banca d'Italia, le c.m.s. rappresentano il
corrispettivo richiesto dalla banca erogatrice del credito a fronte della
prestazione consistente nel tenere a disposizione del cliente una certa giacenza
liquida al fine di garantirgli in qualsiasi momento l'intero utilizzo del fido
accordato. A fronte dei maggiori costi di gestione per la tesoreria connessi
all’operazione, le banche richiedono a titolo di compenso la corresponsione
delle commissioni di massimo scoperto; così concepite, non costituendo esse un
interesse bancario in senso stretto, le c.m.s. sfuggono al divieto di
anatocismo.
A
fronte di questo inquadramento, la prassi bancaria si è negli anni consolidata
nel senso di utilizzare modalità di calcolo delle c.m.s. che non individuano
quale parametro di riferimento la somma affidata o rimasta a disposizione del
cliente, bensì, al contrario, la somma massima da questi utilizzata nel periodo
di riferimento (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni di durata di tale
periodo; in altre parole, il conteggio viene effettuato ad ogni chiusura di
conto e in una misura percentuale sull’esposizione massima effettivamente
raggiunta nel periodo considerato.
Risulta,
quindi, evidente l’incolmabile contraddizione tra la funzione originaria della
c.m.s. e la metodologia di calcolo adottata dalle banche.
E’
proprio tale palese contraddizione che ha condotto la giurisprudenza di merito
maggioritaria a dichiarare la nullità di siffatti addebiti per mancanza di una
giustificazione causale; in questo senso appare evidente che la natura delle
c.m.s., come storicamente ed originariamente disegnata, avrebbe dovuto imporre
agli Istituti di credito una modalità di calcolo delle stesse tale per cui le
banche, applicandole, avrebbero percepito una commissione sull’intera somma
affidata, anche nel caso in cui il cliente non avesse utilizzato alcuna delle
somme messe a disposizione dall’Istituto di credito medesimo.
I
giudici di merito in più occasioni si sono espressi al riguardo affermando che
“la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il
mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione
dell'apertura di credito stessa, é nulla per mancanza di causa, atteso che si
sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi
rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura
di credito" (ex plurimis, Tribunale Milano, 4/7/2002; Tribunale Lecce,
11/02/2005). Inoltre, "l'assenza di previsione della commissione di massimo
scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato "ante" l.
n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non é idoneo a legittimare la
pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle
istruzioni della Banca d'Italia" (Corte Appello Lecce, 22/10/2001;
Tribunale Lecce, 6/03/2006).
Mutuo
Il
mutuo è un contratto mediante il quale una parte, il mutuante,
consegna all'altra, mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni
fungibili,
che l'altra si obbliga
a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.
Una
tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare, concesso per soddisfare esigenze di denaro in
qualche modo collegate all'acquisto di un bene
immobile per compravendita.
In
ogni caso, il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in
favore dei mutuanti (in genere le banche), che propongono i loro prodotti in
forma di offerta unilaterale, con pressoché inesistente margine di negoziabilità
da parte del mutuatario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre
condizioni contrattuali.
Contratti
di intermediazione finanziaria
I contratti di
intermediazione finanziaria sono quei contratti di compravendita di azioni e/o
obbligazioni proposti al richiedente dai promotori finanziari,
professionisti iscritti in appositi Albi, i quali devono sottostare alle regole
di informativa e di trasparenza previste dalla normativa di riferimento.
La legislazione
fondamentale è data dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria
(decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998) dalla legge 52 del 6 febbraio
1996, e dai più recenti Dlgs 195 del 6 novembre 2007 e Dlgs 229 del 19 novembre
2007.