
Separazione
Separazione
giudiziale
La separazione giudiziale si
instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta davanti al
Tribunale competente.
Uno dei coniugi può
sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale,e
questo a prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro,quando
accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio all'educazione dei figli.
Se la convivenza è
divenuta intollerabile per responsabilità di
uno dei coniugi, l’altro coniuge ha la possibilità di chiedere la
separazione con addebito.
La legge in materia di
separazione prevede infatti che: il giudice, pronunziando la
separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto
(dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.
Separazione
consensuale
Si ha separazione
consensuale quando entrambi i coniugi congiuntamente decidono di voler
sospendere gli effetti del matrimonio per poi giungere al divorzio o ad
un’eventuale riconciliazione.
Se i coniugi trovano un
accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare
congiuntamente domanda di separazione al Tribunale.
In mancanza di un
accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione
non può essere omologata.
Le condizioni della
separazione (relative ad aspetti economici, all’assegnazione della
casa coniugale e/o all’affidamento de figli),
concordate dai coniugi e omologate dal Tribunale o determinate con
sentenza,possono essere sono modificate qualora intervengano nuove
circostanze di fatto o di diritto, o sopraggiunti motivi, tali da
giustificare una revisione delle condizioni già stabilite.
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