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Separazione

Separazione giudiziale

 La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta davanti al Tribunale competente.

Uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale,e questo a prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro,quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli.

Se la convivenza è divenuta intollerabile per responsabilità di uno dei coniugi, l’altro coniuge ha la possibilità di chiedere la separazione con addebito.

La legge in materia di separazione prevede infatti che: il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

 

Separazione consensuale

Si ha separazione consensuale quando entrambi i coniugi congiuntamente decidono di voler sospendere gli effetti del matrimonio per poi giungere al divorzio o ad un’eventuale riconciliazione.

Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione al Tribunale.

In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata.

Le condizioni della separazione (relative ad aspetti economici, all’assegnazione della casa coniugale e/o all’affidamento de figli), concordate dai coniugi e omologate dal Tribunale o determinate con sentenza,possono essere sono modificate qualora intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto, o sopraggiunti motivi, tali da giustificare una revisione delle condizioni già stabilite.